STATUTO

STATUTO
HOCKEY TICINO

NOME E SEDE
Art. 1 Nome e sede

  1. Sotto la denominazione Hockey Ticino, é costituita un’associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
  2. L’Associazione non ha fine di lucro, è apartitica e aconfessionale.
  3. Essa è affiliata alla Swiss Ice Hockey Federation (SIHF).
  4. La sede dell’Associazione è Bellinzona.
  5. La sua durata è illimitata.

 

SCOPO
Art. 2 Scopo dell’Associazione

Hockey Ticino persegue i seguenti scopi:

  1. difendere gli interessi dei club di hockey su ghiaccio a essa affiliati e rappresenta i loro interessi nei confronti della SIHF e delle autorità.
  2. promuovere la pratica del disco su ghiaccio in particolare tra i giovani tramite l’organizzazione di campi di allenamento, partite e tornei, la partecipazione alle manifestazioni organizzate dalla SIHF e l’organizzazione della Coppa Ticino.
  3. difendere i valori di lealtà che stanno alla base della motivazione a praticare lo sport, in particolare il rispetto delle regole, degli avversari e di tutti coloro che contribuiscono e rendono possibile la pratica sportiva.

 

SOCI
Art. 3 Soci

  1. È considerato socio ogni club di hockey su ghiaccio membro della SIHF con sede nel Canton Ticino.
  2. Può richiedere la qualità di socio anche ogni altro club di hockey su ghiaccio con sede nel Canton Ticino che non è membro della SIHF.
  3. L’affiliazione a Hockey Ticino è obbligatoria per poter partecipare ad una competizione ufficiale organizzata da Hockey Ticino o dalla SIHF.

Art. 4 Ammissioni

1. Nuovi Club sono ammessi previa domanda in forma scritta corredata dalla seguente documentazione:

1.1  statutidelClub;
1.2  composizione del Comitato;
1.3  dichiarazione di disponibilità di una pista regolamentare;
1.4  nominativo di almeno un arbitro;
1.5  programmad’attività.

  1. Il Comitato di Hockey Ticino esamina la richiesta di ammissione e decide provvisoriamente in merito alla medesima. L’ammissione definitiva è di competenza della susseguente Assemblea Generale dei Delegati.
  2. La richiesta di ammissione può essere rifiutata dal Comitato previa motivazioni ed indicazione dei rimedi di diritto. Questa decisione può essere impugnata presso l’Assemblea Generale.
  3. Sono riservate le disposizioni statutarie della SIHF.

Art. 5 Dimissioni

Le dimissioni devono essere inoltrate in forma scritta al Comitato di Hockey Ticino entro il 31 marzo della stagione corrente e saranno accettate solo dopo che il Club avrà soddisfatto tutti gli obblighi – finanziari e non – nei confronti di Hockey Ticino e della SIHF. In difetto di ciò il Club membro rimane tale per un altro anno e mantiene tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla sua qualità di affiliato.

Art. 6 Espulsione

  1. I Club che si comportano in maniera negligente verso Hockey Ticino, che agiscono contrariamente agli statuti, che pregiudicano in modo grave gli interessi della Federazione, che non ottemperano alle direttive e decisioni sancite dagli organi della società, che non fanno fronte agli impegni finanziari verso Hockey Ticino, possono essere sospesi o espulsi con decisione del Comitato.
  2. Questa decisione può essere impugnata presso l’Assemblea Generale dei Delegati. L’esclusione definitiva viene quindi decisa da quest’ultima a maggioranza dei 2/3 dei presenti aventi diritto di voto.
  3. Di tale provvedimento verrà immediatamente informata la SIHF, per i membri affiliati alla stessa.

Art. 7 Doveri dei Club affiliati

  1. Tutti i Club affiliati sono tenuti a salvaguardare gli interessi di Hockey Ticino ed a rispettarne gli statuti, le direttive e le decisioni dei suoi organi direttivi.
  2. Ogni Club membro è tenuto a versare annualmente le quote sociali stabilite dall’Assemblea Generale entro il 31 dicembre.
  3. Ogni Club affiliato deve preoccuparsi che ogni proprio giocatore, allenatore, arbitro o funzionario abbia un’adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni.
  4. È esclusa qualsiasi pretesa di indennità verso Hockey Ticino per infortuni occorsi a giocatori, allenatori, arbitri o funzionari.
  5. Ogni Club affiliato è tenuto a riconoscere – preferibilmente facendovi riferimento nei propri statuti – i principi dello Statuto etico nello sport redatto da Swiss Olympic, promuovendone il rispetto fra i suoi soci.

 

FINANZIAMENTO E RESPONSABILITÀ
Art. 8 Finanziamento
Hockey Ticino si finanzia nel modo seguente:

  • quote sociali;
  • sovvenzioni e sussidi pubblici;
  • sponsorizzazioni;
  • utili da manifestazioni e attività sportive;
  • lasciti e donazioni

Art. 9 Responsabilità

Hockey Ticino risponde dei propri impegni unicamente con il patrimonio sociale. Resta esclusa qualsiasi responsabilità personale degli organi e dei soci, fatte salve azioni fraudolente.

 

ORGANIZZAZIONE
Art. 10 Anno sociale

L’anno sociale inizia il 1° maggio e termina il 30 aprile.

Art. 11 Organi

Gli organi della società sono:

    • l’Assemblea Generale dei Delegati;
    • il Comitato;
    • i Revisori dei conti.

Art. 12 Assemblea Generale dei Delegati

    1. L’Assemblea Generale è l’organo supremo di Hockey Ticino.
    2. Essa è convocata dal Comitato, per iscritto o per e-mail, non più tardi di tre settimane prima della data prevista, con l’elenco delle trattande e gli eventuali documenti.
    3. L’Assemblea Generale si riunisce di regola entro il 30 giugno.
    4. Eventuali proposte dei singoli Club all’indirizzo dell’Assemblea Generale devono essere formulate per iscritto al Comitato entro il 30 aprile.
    5. La partecipazione all’Assemblea Generale è obbligatoria per tutti i Club soci, i quali possono farsi rappresentare ufficialmente da un loro membro. I Delegati all’Assemblea Generale possono rappresentare un solo Club membro.

Art. 13 Assemblee Generali Straordinarie

Le Assemblee Generali Straordinarie possono essere convocate dal Comitato o su richiesta di almeno 1/4 dei soci con diritto di voto, in forma scritta. La convocazione deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta con un preavviso di tre settimane indicando le trattande all’ordine del giorno.

Art. 14 Competenze dell’Assemblea Generale

  1. Le seguenti competenze sono riservate all’Assemblea Generale:
    • approvazione del verbale dell’Assemblea Generale precedente;
    • approvazione dei conti e del rapporto dei Revisori dei conti;
    • approvazione degli obiettivi stagionali (preventivo);
    • scarico al Comitato;
    • fissazione delle quote sociali;
    • modifiche degli statuti;
    • elezione del Presidente;
    • elezione del Comitato;
    • elezione dei Revisori dei conti;
    • deliberazioni su tutti gli oggetti all’ordine del giorno;
    • ammissione o espulsione di soci quale autorità di ricorso per le decisioni del Comitato;
    • scioglimento dell’Associazione e la destinazione del patrimonio sociale.
  2. L’Assemblea Generale esercita la sorveglianza sugli altri organi; può revocare gli stessi o le loro decisioni con una maggioranza dei 3/4 dei soci presenti.
  3. L’Assemblea Generale non può deliberare su trattande non previste dall’ordine del giorno.

Art. 15 Diritto di voto, eleggibilità e votazioni

  1. I Club rappresentati all’Assemblea Generale esercitano il diritto di voto secondo le seguenti modalità:
    • ogni Club in regola con i propri impegni finanziari di qualsiasi natura verso Hockey Ticino ha diritto a un voto;
    • ad ogni Club sarà inoltre attribuito un voto supplementare per ogni squadra che abbia regolarmente portato a termine il campionato immediatamente precedente l’Assemblea Generale;
    • i Club che iscrivono squadre ai campionati U9 e U11 hanno diritto, per ciascuna categoria, ad un voto indipendentemente dal numero di squadre iscritte.
  2. I membri di Comitato di Hockey Ticino non hanno diritto di voto all’Assemblea Generale e non possono essere nominati quali Delegati di club.
  3. Il voto è espresso per il tramite dei Delegati dei Club; gli stessi hanno diritto di voto e sono eleggibili con il compimento del diciottesimo anno d’età.
  4. Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano. Qualora uno dei Club presenti richiedesse lo scrutinio segreto o l’appello nominale, la proposta andrà messa in votazione e la modalità di voto sarà decisa a maggioranza semplice dei voti espressi.

Art. 16 Maggioranze richieste

  1. Per le votazioni decide la maggioranza dei voti espressi, ritenuto che le astensioni non vengono conteggiate.
  2. Per le elezioni è richiesta per il primo turno la maggioranza assoluta (ossia la maggioranza dei voti attribuiti ai Club affiliati) e nel caso di un secondo turno la maggioranza relativa (ossia la maggioranza dei voti attribuiti ai Club presenti all’Assemblea). In caso di parità decide il Presidente del giorno.
  3. La maggioranza qualificata di 3⁄4 dei voti degli aventi diritto presenti all’Assemblea è necessaria per:
    • modificare le disposizioni statutarie;
    • revocare il mandato dei membri di Comitato durante il loro mandato;
    • deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la relativa destinazione degli attivi.

Art. 17 Validità dell’Assemblea Generale (Ordinaria o Straordinaria)

  1. L’Assemblea è valida soltanto se sono presenti almeno due terzi dei soci di Hockey Ticino.
  2. In mancanza di tale maggioranza una nuova Assemblea sarà convocata con il medesimo ordine del giorno non più tardi di 14 giorni prima della data prevista. Al terzo tentativo l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei Club presenti.

Art. 18 Svolgimento dell’Assemblea, processo verbale

  1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente.L’Assemblea può decidere – con un voto a maggioranza semplice – di optare per la nomina di un Presidente del giorno.
  2. Il Comitato è responsabile della scelta di un segretario-verbalista, il quale allestirà il processo verbale dell’Assemblea e lo trasmetterà ai Club membri entro 30 giorni dalla data dell’Assemblea; il processo verbale sarà inoltre pubblicato sul sito web di Hockey Ticino.


COMITATO
Art. 19 Composizione e durata del mandato

  1. Il Comitato è l’organo direttivo di Hockey Ticino.
  2. Si compone di un Presidente e di un minimo di 4 fino ad un massimo di 8 membri, tenendo conto, nel limite del possibile, di un’equa ripartizione regionale e di categoria; fra i membri verrà scelto e nominato almeno un Vicepresidente.
  3. Di regola, viene riconosciuto a ciascun Club formatore il diritto di essere rappresentato in Comitato.
  4. I membri di Comitato restano in carica 3 anni e sono sempre rieleggibili.
  5. Il Comitato si organizza internamente in maniera autonoma, fatta eccezione per la nomina del Presidente (di competenza dell’Assemblea Generale dei Delegati).
  6. Se un membro di Comitato in carica dimissiona prima dello scadere del suo mandato, è data facoltà al Comitato di nominare un suo sostituto, la cui designazione dovrà in ogni caso essere confermata e ratificata in occasione di una successiva Assemblea Generale.

Art. 20 Compiti

  1. Il Comitato è l’organo esecutivo di Hockey Ticino; pertanto esso dirige Hockey Ticino, gestisce le attività in corso, tutela gli interessi di Hockey Ticino verso l’esterno, mette in atto le decisioni dell’Assemblea Generale dei Delegati ed assume tutte le competenze che non sono espressamente riservate ad altri organi.
  2. I membri di Comitato di Hockey Ticino agiscono nel rispetto degli statuti e degli obiettivi.
  3. Il Comitato rappresenta Hockey Ticino verso l’esterno.
  4. Hockey Ticino è vincolato verso i terzi dalla firma collettiva a due, fra i quali deve figurare il Presidente.
  5. Il Comitato si riunisce quando il Presidente o uno dei suoi membri lo ritengono opportuno o necessario.

Art. 21 Decisioni del Comitato

  1. Il Comitato può validamente deliberare quando sono presenti almeno la metà più uno dei membri eletti. Decide la maggioranza dei presenti. In caso di parità decide il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.
  2. Decisioni per via circolare, per iscritto o per e-mail, sono permesse.

 

REVISORI DEI CONTI
Art. 22 Organo di revisione

  1. L’organo di revisione si compone di 2 Revisori dei conti e di un supplente nominati annualmente dall’Assemblea Generale; gli stessi sono sempre rieleggibili.
  2. I Revisori dei conti controllano i conti di Hockey Ticino e presentano un rapporto scritto all’Assemblea Generale.
  3. Essi hanno il diritto di verificare in qualsiasi momento i conti di Hockey Ticino.
  4. L’incarico di Revisore dei conti può parimenti essere conferito ad un ufficio fiduciario, anch’esso rieleggibile di anno in anno.

 

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 23 Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deciso unicamente dall’Assemblea Generale, con la maggioranza prevista all’Art. 16 del presente Statuto.

 

DISPOSIZIONI FINALI
Art. 24 Entrata in vigore

Questi statuti sono stati approvati dall’Assemblea Generale del 24 giugno 2023 ed entrano in vigore immediatamente. Sostituiscono tutti quelli precedenti.

 

Bellinzona, 24.06.2023.

 

Il Presidente:

Stefano Brenni

 

I membri di Comitato:

Manuele Celio, Alessandro Chiesa,  Giampaolo Giannoni,  Giorgio Gnesa, Matteo Mozzini,  Sidney Piaget,  Massimo Solari

Hockey Ticino